Ordinanza N.31/ 2023 Disposizioni per l’igiene del territorio e la tutela del decoro del paese.

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ORDINANZA N.31/ 2023 Disposizioni per l’igiene del territorio e la tutela del decoro del paese.

Data:

03 Luglio 2023

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Descrizione

IL SINDACOPREMESSO:

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    • che la tutela ed il miglioramento del decoro del paese (pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, giardini e spazi pubblici) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell’Amministrazione;

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    • che il raggiungimento di una migliore qualità dell’igiene non può prescindere da un’azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale, tra cui l’abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciandovi cadere rifiuti e/o oggetti vari;

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    • che tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici;

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    • che l’art. 3 commi 6 e 14 della Legge n. 94/2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza” sanziona il comportamento di chi “insozza” le pubbliche vie, anche gettando rifiuti ed oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;

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    • che, in particolare, il comma 6 del citato articolo prevede che “ Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze per chiunque insozzi vie pubbliche non possono essere inferiori all’importo di € 500,00”;

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    • che la circolare del Dipartimento della pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2009 contiene indicazioni in merito all’interpretazione di alcune disposizioni contenute nella Legge n. 94/2009;

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  • che ai sensi della suddetta circolare il termine insozzare utilizzato dalla norma si riferisce ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l’imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale, e che, seppur temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale;

RITENUTO che:

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    • sussistano motivi pregiudizievoli di carattere di degrado ambientale;

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  • nella totalità del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento del paesaggio, dell’ambiente e del panorama;

CONSIDERATO inoltre che, nell’ambito del territorio comunale sono stati riscontrati, anche recentemente, episodi di insozzamento del suolo pubblico posti in essere mediante comportamenti, quali, ad esempio, l’abbandono incontrollato ed indiscriminato dei rifiuti;CONSTATATI:

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    • lo stato di abbandono e la grave carenza di manutenzione in cui versano diverse aree del territorio, per le quali non vengono praticate le corrette operazioni di pulizia, di sfalcio dell’ erba e di potatura degli arbusti;

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  • come tali elementi incidano negativamente per il pubblico decoro e possano rappresentare un rischio fornendo un habitat ideale per la proliferazione di animali e di insetti,

CONSIDERATE:

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  • l’importanza che la vegetazione riveste come componente fondamentale del paesaggio, tutelato

dall’ art. 9 della Costituzione Italiana;

    • t

    • la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità delle strade comunali o vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

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  • la necessità di dover eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell’ambiente;

RILEVATO quindi, che, tali episodi sopra descritti, oltre ad arrecare danno, con le relative ripercussioni economiche a danno dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, determinano lo scadimento del decoro del paese, il diffondersi del degrado e la limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, con conseguente scadimento della qualità della vita;ATTESO

    • t

    • che risulta necessario intervenire per sanzionare gli atti ed i comportamenti che generano di fatto situazioni di degrado, le quali turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e alterano il decoro urbano, provocando lo scadimento della qualità della vita;

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  • che l’ Amministrazione Comunale è impegnata a garantire il decoro e la sicurezza del territorio;

VISTO l’art 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che stabilisce l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;VISTO l’articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, così come modificato dall’articolo 6 bis della Legge n. 125 del 24 luglio 2008, che prevede che, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta;DATO ATTO che, per quanto concerne le fattispecie di illeciti amministrativi oggetto della presente ordinanza, le stesse non sono attualmente sufficientemente ed adeguatamente disciplinate e perseguite, dal punto di vista sanzionatorio, nelle vigenti disposizioni regolamentari comunali, che necessitano pertanto, di essere modificate, al fine di munirle dell’adeguata forza deterrente, soprattutto a riguardo delle fattispecie comportamentali ricadenti nella nozione di “insozzamento delle pubbliche vie”, nozione questa prevista dall’articolo 3, comma 6, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, che contempla, a riguardo, che, per le suddette ipotesi di insozzamento, le sanzioni per i trasgressori, previste dalle ordinanze e dai regolamenti comunali, non possano avere un importo inferiore ad Euro 500,00;RITENUTO conseguentemente necessario e opportuno provvedere ad adottare apposita ordinanza, ai sensi del sopra indicato articolo 54, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, stabilendone nel contempo la durata della vigenza in mesi 12 (dodici), al fine di poter procedere nel frattempo all’approvazione delle necessarie modifiche degli atti regolamentari comunali in vigore, soprattutto a riguardo dell’adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in essi presenti, al fine di rendere le stesse munite del necessario grado di afflittività e di forza deterrente;VISTO il D.M. del 5 agosto 2008, che oltre a definire le materie della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, stabilisce anche le situazioni ed i comportamenti nell’ambito dei quali il Sindaco è legittimato ad emanare provvedimenti afferenti alle suddette materie, ai sensi del menzionato articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n.152/2006;VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;VISTA la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;VISTO lo Statuto Comunale; ORDINA

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    2. che tutti gli spazi del territorio comunale debbano essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore artistico, ambientale e storico, e da garantirne il decoro e la pulizia;

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  1. su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di:
    1. t

    2. abbandonare rifiuti non ingombranti anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi specifici di raccolta differenziata. In caso di violazione, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100,00 (cento);

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    1. abbandonare rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 500,00 (cinquecento);

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    1. depositare, abbandonare, scaricare, versare o gettare in modo indiscriminato ed incontrollato rifiuti di ogni genere e di ogni dimensione, liquidi o alimenti, in modo tale da insozzare le aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Rientrano in tali fattispecie anche i comportamenti di errato conferimento dei rifiuti, rispetto alle vigenti disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata, posti in essere con modalità tali, anche in riferimento alla durata temporale dell’esposizione dei rifiuti, da configurare un insozzamento della pubblica via. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 500,00 (cinquecento);

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  1. sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per la raccolta delle deiezioni canine. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100,00 (cento);
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    2. è altresì fatto obbligo:

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    1. a tutti i gestori degli esercizi pubblici di tenere costantemente pulite, durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura, le aree pubbliche e di uso pubblico che siano occupate dall’esercizio pubblico. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 250,00 (duecentocinquanta);

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  1. a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, alle strade regionali e provinciali ricadenti nella delimitazione del centro abitato, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di procedere alle seguenti operazioni a tutela e ripristino del territorio:
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      • Taglio della vegetazione incolta;

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      • Taglio degli arbusti e sterpaglie cresciute impropriamente in terreni incolti nelle zone precedentemente dette;

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      • Taglio delle siepi e dei rami che si protendono dal ciglio interno del fosso sul suolo pubblico, a partire da cm 50 (cinquanta) interni ai fondi privati;

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      • Che sia vietato lasciare sul terreno materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, tale da mettere a rischio di incendi e di inquinamento momentaneo o duraturo la superficie e il sottosuolo;

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      • La pulizia del terreno da sterpaglie, accumuli di sottobosco o di ramaglie;

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      • Che i proprietari dei fondi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive, a tagliare, a partire da 50 cm nella parte interna, i rami che si protendono oltre il ciglio stradale, e che non possano deporre, gettare o provocare la caduta di pietre o frane sulle strade comunali o vicinali;

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      • Che i proprietari di fondi confinanti con le strade ed i conduttori rimuovano dalle strade medesime, per il tratto che costeggia la loro proprietà o il fondo a loro affidato o goduto a qualsiasi titolo, le pietre o i materiali, come pure conservino e ripuliscano gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette;

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    • La manutenzione delle reti di recinzione dei fondi privati che si affacciano sulle aree precedentemente dette, in modo tale che siano libere a partire da cm 50 nella parte interna.

Che i proprietari di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari di stabili con annessi a verde, i responsabili di cantieri edili o stradali e i responsabili di altre strutture con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione elencati mediante rimozione di qualsiasi elemento che possa rappresentare un pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, per la prevenzione d’incendi e per il decoro, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione di tale ordinanza e dovranno effettuare tali operazioni ciclicamente e/o ogni volta vi sia necessità, per garantire il decoro e la salubrità pubblica e del paesaggio. Che la violazione delle disposizioni di cui al punto C.2 del presente provvedimento sia assoggettata alla  sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla Legge 689/1981.Che qualora gli aventi l’obbligo giuridico di adempiere a quanto detto sopra non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvederà direttamente o tramite società miste pubblico-privato o imprese private all’ uopo individuate a dare esecuzione all’ ordinanza ponendo la spesa a consuntivo a carico dell’ inadempiente.In casi di particolare pregiudizio per il decoro, per la sicurezza e la salute pubblica e per l’igiene restano salve e impregiudicate ulteriori azioni riferite all’Art. 650 del C.P.Più in generale, l’applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate fa salve le eventuali ipotesi di reato che si dovessero configurare nelle varie fattispecie, e le altre disposizioni legislative che sanzionano le fattispecie oggetto del presente provvedimento. I trasgressori saranno tenuti all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, salvo diverse disposizioni impartite nella presente ordinanza, da porre in completa esecuzione entro il termine di quindici giorni, o entro il diverso termine (eventualmente anche più breve) ragionevolmente indicato dal Comune e di cessare immediatamente il comportamento scorretto. L’inottemperanza all’ordine verrà perseguita a norma dell’articolo 650 del Codice Penale, e l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi verrà comunque effettuato con addebito delle relative spese ai trasgressori. Nei casi in cui gli autori fossero minorenni, le sanzioni amministrative pecuniarie e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi verranno applicate e poste a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.La presente ordinanza, oltre ad essere trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, viene trasmessa al Comando della Stazione dei Carabinieri di Aquino-Castrocielo, al Comando di Polizia Municipale e viene resa pubblica mediante affissione per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale comunale.Agli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare ai componenti del Corpo di Polizia Municipale, e a chi altro spetti, è affidato il compito di farla osservare.Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: termini decorrenti dalla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio comunale. Dalla Residenza Municipale, 30.06.2023IL SINDACO https://albo.studiok.it/castrocielo/albo/allegato_view.php?doc=TUVTMDAwMDAwMDYzMzIwMjNfMjU0NjE0X3NjYW5zaW9uZV9kb2N1bWVudG8ucGRm                                                                     

Ultimo aggiornamento: 10/10/2023, 15:18

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